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La Banca Popolare del Cassinate ha aderito all’accordo per la costituzione dell’Ufficio Reclami per la finalità di tutela della clientela nell’ambito dei rapporti che essa intrattiene con le banche e gli intermediari finanziari, al fine di dirimere qualunque controversia derivante da contratti o servizi bancari o finanziari, avente ad oggetto rilievi circa i comportamenti od omissioni della banca ed il modo in cui essa abbia gestito operazioni o servizi.
La presentazione del reclamo presso la propria banca, è un atto necessario per la presentazione del successivo ricorso all’ Arbitro Bancario Finanziario o ABF.
L’ “Arbitro Bancario Finanziario” o “ABF”, che ha il compito di dirimere in sede stragiudiziale le controversie tra banche e clienti, che non abbiano trovato soluzione per mezzo dell’Ufficio Reclami.
I clienti possono presentare ricorso all’ ABF per le controversie insorte con la propria banca purché: 1. il cliente abbia già presentato reclamo per iscritto all’Ufficio Reclami della banca; 2. il ricorso abbia ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi o facoltà derivanti dalla prestazione di servizi bancari o finanziari; 3. non si tratti di controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento che rientrano nella competenza dell’ Ombudsman-Giurì Bancario; 4. il ricorso abbia ad oggetto la stessa contestazione del reclamo alla banca; 5. non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo rimasto inevaso ovvero la risposta sia stata insoddisfacente; 6. abbia ad oggetto la richiesta della corresponsione di una somma di danaro non superiore a €uro 100.000,00; 7. non si tratti di controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.
Non possono inoltre essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge.
Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura di conciliazione già intrapresa; in questo caso il ricorso può essere proposto entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione, anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo.
L’Ufficio Reclami della Banca Popolare del Cassinate è in piazza A. Diaz n. 14 – 03043 Cassino tel. 0776/317312 – fax 0776/317420 – e-mail
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